Art. 8.
(Nucleo tecnico di valutazione di istituto).

      1. Ai fini della valutazione della qualità complessiva del servizio scolastico e del

 

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funzionamento dell'istituto, ciascuna istituzione scolastica costituisce un nucleo tecnico di valutazione, che opera nel quadro del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, tenendo conto delle indicazioni dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 2004.
      2. Il nucleo tecnico esprime annualmente le proprie valutazioni sulla qualità del servizio scolastico e sul funzionamento dell'istituzione, che sono assunte come parametro di riferimento nella elaborazione del piano dell'offerta formativa e del piano annuale delle attività.
      3. Il nucleo tecnico è costituito secondo modalità definite dal regolamento di istituto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), ed è composto da docenti esperti, individuati di norma tra i coordinatori dei dipartimenti disciplinari e diversi da quelli che fanno parte del consiglio di istituto, nonché da non più di due componenti esterni all'istituzione scolastica, esperti nel campo della valutazione.